Rodolfo consulente I.T. - Webmaster

 
Giungla di opinioni e dati certi sulla vendita on line Stampa E-mail
Serve la partita iva per vendere online ?
 
La legge italiana, perlomeno in questo caso, è abbastanza elastica e usa quel concetto di "continuativo" che lascia un po' di spazio all'interpretazione. In pratica se vendi anche 1 spillo al giorno si tratterebbe di attività imprenditoriale e quindi soggetta all'obbligo p.iva se invece vendi "ogni tanto" qualcosa non ne hai bisogno.
 
Ci si chiede, in mancanza di una legge quadro che disciplini la materia, quali comportamenti e quali regole per i siti aziendali, per esempio pur non facendo vendita online diretta può capitare che un visitatore del sito pincopallino.com veda un' articolo che gli piace sul sito e telefoni in ditta pregando di inviarlo o contrassegno o pagandolo anticipatamente, orbene questa situazione comune è una vendita online? Certamente la vendita è avvenuta fuori della sede commerciale ma il sito web non fa ecommerce propriamente.
 
Anche in questo caso, ad avviso di molti di dovrebbe applicare il concetto di occasionale, sia in presenza di bottoni "acquisto" sia in mancanza di essi altrimenti ogni commerciante che possiede un sito per l' attività dovrebbe dichiarare l' inizio di attività di vendita on line.
 
Attenzione però a non partire con il piede sbagliato. Metti su un "mini-business online" tanto per divertirti o vuoi farne una fonte di reddito? Sono due cose diverse: qualche volta accade sì, che dallo scherzo si passi ad una attività vera e propria ma nel 99% delle volte per fare un'attività professionale bisogna crederci e da subito.
 
Esiste la definizione di Imprenditore come da codice civile, che ovviamente è ufficiale, secondo questa definizione se vendi in modo occasionale alcuni prodotti non sei un imprenditore.
 
Da tener presente che la vendita occasionale tra privati non ha obblighi di sorta, non potete con questo "tirare bidoni" questo comunque è truffa.
 

Apertura di un sito e-commerce - alla domanda: Vorrei sapere, molto semplicemente, quali sono i passi fondamentali da compiere per l'apertura di un negozio virtuale. La risposta è in breve, è necessario aprire la partita IVA, comunicare al Comune di residenza l'avvio dell'attività commerciale e attendere 30 giorni dalla data della comunicazione. Naturalmete se hai già una partita iva compatibile ti basterà la comunicazione al Comune di residenza. Inoltre, se la vendita appartiene al settore alimentare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. lgs. 114/1998 è necessario essere iscritti al REC, oppure aver frequentato un corso professionale, o infine aver venduto prodotti alimentari come dipendente o collaboratore

 
Opere d' ingegno, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
 
la legge, per questa categoria di produzioni, tende a far prevalere l’interesse dell’autore rispetto a quello della collettività. Se quindi per le invenzioni esiste l’istituto del brevetto, che rappresenta un contratto di scambio tra inventore e collettività, per le opere dell’ingegno esiste il diritto d’autore: un insieme di garanzie forti che nascono in capo all’autore dell’opera per tutelarne la paternità morale e lo sfruttamento economico. Perché forte? Se per l’altra categoria il “contratto” ha durata ventennale, le opere dell’ingegno sono tutelate dal diritto d’autore per 70 anni dopo la morte dell’autore. Gli eredi pertanto sono gli unici a poterla sfruttare per tanto, tanto tempo. La cessione temporanea dell' uso di un' opera d' ingegno può essere regolamentata da un' accordo, il "venditore" non ha bisogno di emettere una fattura.
 
 
 
riferimenti legislativi
 
- DLgs n° 70 – 09/04/2003 sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno
- DLgs n° 185 – 22/05/1999 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- DLgs n° 114 – 31/03/1998 sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio
- DLgs n° 50 – 15/01/1992 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
- Circolare Ministero dell’Industria n° 3487/C – 01/06/2000
- Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n° 22 44 - dicembre 2000
 
Quali sono i principali obblighi dei fornitori ?
 
 Premesso che “la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione” - DLgs n° 114 – 31/03/1998, i principali obblighi dei quali il fornitore deve rispondere riguardano principalmente le informazioni che deve rendere agli utenti del sito tramite il quale avviene la vendita, in particolare devono risultare chiari:
 
- Tutti i dati del fornitore utili a identificarlo
- Caratteristiche identificative del prodotto o del servizio
- Prezzo del prodotto o del servizio, comprese tasse e imposte connesse
- Spese di consegna
- Modalità di pagamento, consegna del prodotto o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto
- Esistenza del diritto di recesso e condizioni di applicazione
- Modalità e tempi di restituzione o di ritiro del prodotto nel caso di esercizio del diritto di recesso
- Costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base
- Durata della validità dell'offerta e del prezzo
- Durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
 
Inoltre il fornitore:
 
- Non può inviare prodotti all’acquirente senza specifica richiesta dello stesso
- Può, invece, inviare campioni di prodotti o di omaggi all’acquirente, ma solo se questo non implica spese o vincoli a carico dello stesso
 
 
Quali sono i diritti dell’acquirente on-line ?
 
I principali diritti degli utenti che acquistano beni e servizi on-line sono ricavabili dalla normativa sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza cioè “aventi per oggetto beni o servizi, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” - Dlgs n° 185 – 22/05/1999, in particolare:
 
- L’acquirente può esercitare il Diritto di recesso nei termini indicati dall’art.5 del Dlgs n° 185 – 22/05/1999
- Nei casi di applicazione del Diritto di Recesso l’acquirente dovrà esercitarlo con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo della sede del fornitore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- In caso di esercizio del diritto di recesso il fornitore deve rimborsare le somme versate dall’acquirente a titolo gratuito
- L’acquirente non è, in alcun caso, obbligato all’acquisto di forniture non richiesta e mai la mancata risposta significa consenso
- I diritti dell’acquirente on-line sono assolutamente irrinunciabili e qualsiai patto contrario che fornitore e consumatore dovessero stipulare è considerato nullo
- Per le controversie civili inerenti l'applicazione del decreto legislativo a cui si fa riferimento la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente se ubicati nel territorio dello Stato.
 
Inoltre:
 
- Il contratto di compravendita è valido solo se confermato su supporto fisico duraturo (Es. contratto cartaceo firmato dall’acquirente)
- L’esecuzione del contratto deve avvenire entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui l’acquirente ha trasmesso l’ordine
 
 
Che norme si applicano alle vendite di beni e servizi su Internet ?
 
Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ceduti tramite in Internet, si applicano le stesse norme che regolano normalmente tali cessioni:
- Fatturazione al momento della consegna o spedizione nel caso di cessione di beni
- Fatturazione al momento del pagamento nel caso in cui prima della consegna dei beni si perfezioni il pagamento del corrispettivo
- Fatturazione al momento del pagamento del corrispettivo se si parla di prestazione di servizi
 
Sono da considerarsi cessioni di beni tutte le forniture di beni materiali con consegna tradizionale sulla base della considerazione che, in questo caso, il commercio elettronico non è altro che una delle modalità con cui l'acquirente può effettuare un ordine al fornitore.
 
Sono da considerarsi sempre e comunque prestazioni di servizio la:
 
- Fornitura di beni virtuali con la quale l'acquirente ha la possibilità di prelevare dal sito film, giochi, musica, ecc.
- Fornitura di servizi via Internet con consultazione di banche dati, trasmissione telematica di informazioni, consulenza, ecc.
 
 

 
Vendite in Italia, obblighi fiscali:
 
Ai fini fiscali, tale attività "indiretta" è soggetta ai medesimi obblighi previsti per le vendite a distanza o per corrispondenza. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996, prevede che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza:
 
- non sono soggette all'obbligo di certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino;
 
- non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
 

In ogni caso, resta fermo l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell'ammontare globale delle vendite effettuate in ciascun giorno. 

Allegati:
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Scarica questo file (adeguamento alla legge sulla privacy.pdf)adeguamento alla legge sulla privacy 213 Kb
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